Termini e condizioni


Condizioni Generali
1 - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 del Cod. Cons.) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2 - FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.


3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. Cons.);
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comm. 8 Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5 - PAGAMENTI
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico (salvo nel caso di biglietteria aerea che richieda il saldo contestuale all'emissione), da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

6 - PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica pubblicata a lato.

7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma - il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.

9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi agione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10 - SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.

14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13, n. 2 del CCV).

15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16 - RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza (ai sensi dell.art. 98 del Cod. Cons).

17 - ASSICURAZIONE
Emmevu SNC è coperta da polizza assicurativa Navale Assicurazioni N....... per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turistici. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per l'esercizio di un impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: intermediazione di servizi turistici; organizzazione di viaggi con eventuale prestazione in prooprio di servizi di cucina, medico-infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di servizi turistici ad altri organizzatori di viaggi. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.

18 - FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 del Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, perLa tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.

ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Singoli Servizi Turistici.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art .8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando TANAMI TRAVEL Via Trieste 16, Recco (GE). Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1000 DSP (circa € 1200). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo.

SCHEDA TECNICA
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione 
Validità del Programma 
Il programma è valido dal 01/11/2008 al 31/12/2010.
Variazioni dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 6) I costi di trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti al 02/07/2009.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 80,00 per persona, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto a fianco riportate. L’organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma – il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove
diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (giorni lavorativi, non incluso quello del recesso) in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:

Per i tour con accompagnatore, hotel e programmi Fly & Drive:
• 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 7 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
• dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto anche in caso di no-show.

Per la biglietteria aerea valgono le regole delle singole tariffe.

Le norme sulla cancellazione possono variare a seconda dei servizi offerti. Si prega di consultare le descrizioni dei singoli servizi per stabilire se una particolare norma sulla cancellazione
verrà applicata.

NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Organizzazione Tecnica TANAMI TRAVEL by Emmevu SNC di V. Valente e M.C. licenza e Autorizzazione regionale Liguria n. 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
TANAMI TRAVEL . è coperta da polizza assicurativa Navale Assicurazioni N. ......... per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turistici 
Copertura assicurativa viaggio per il cliente 
All’acquisto di un pacchetto turisticoTANAMI TRAVEL il Cliente è tenuto all’accensione di una polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto previste a carico del Consumatore dall’art. 6 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente che acquisterà un pacchetto turistico TANAMI TRAVEL pagherà una quota iscrizione che include la polizza viaggio che TANAMI TRAVEL ha concordato a condizioni particolarmente favorevoli con Mondial Assistance Italia, di cui alla pagina seguente, dal titolo “Assicurazione”. 
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del vettore aereo effettivo 
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del Regolamento n. 2111/2005.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati, direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal contratto di viaggio concluso con TANAMI TRAVEL. L’eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha mero scopo informativo circa le peculiarità turistiche della destinazione.
Listino Prezzi - descrizione servizi turistici
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi turistici pubblicate in catalogo potranno essere soggette a variazioni, soprattutto in periodi di Fiere, Manifestazioni Sportive etc, salva diffusione della modifica agli intermediari.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
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